ITA / ENG
Studio Legale Piantanida

Comunione legale e costruzione di un immobile: l’immobile cade in comunione o resta di proprietà esclusiva del proprietario del terreno?

La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha introdotto, quale regime patrimoniale legale della famiglia, la comunione dei beni.

A differenza del regime di separazione dei beni, che implica che ciascuno dei coniugi conservi la titolarità esclusiva di tutti i beni acquistati successivamente al matrimonio, la comunione legale promuove la condivisione degli incrementi di ricchezza conseguiti dai componenti della coppia in costanza di matrimonio.

Per tale motivo, l’art. 177 c.c. prevede che cadano in comunione, tra gli altri, i beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio, insieme o separatamente.

Accade spesso che i coniugi, in costanza di matrimonio e in regime di comunione dei beni, costruiscano un immobile su di un suolo di proprietà esclusiva di uno solo dei due.

In questo caso: l’immobile, realizzato da entrambi, cade in comunione legale dei beni o diventa di proprietà del soggetto proprietario del terreno, secondo il principio dell’accessione?

L’accessione è infatti un modo di acquisto della proprietà c.d. a titolo originario: l’art. 934 c.c. prevede che qualunque costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartenga al proprietario di questo, salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.

Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione che, da ultimo con sentenza n. 4794/2020, ha precisato che“il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177 c.c., comma 1, hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale”.

Ciò significa, dunque, che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è, a sua volta, proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo.

E ciò, anche se le risorse per la costruzione stessa erano di proprietà comune.

Il coniuge che ha partecipato alla costruzione divenuta di proprietà esclusiva dell’altro avrà unicamente il diritto di ottenere dall'altro coniuge le somme spese.

Tale corresponsione non è, tuttavia, automatica: la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha precisato che è onere del coniuge non proprietario del suolo dimostrare che le somme di denaro utilizzate per l'acquisto dei materiali impiegati per la realizzazione del fabbricato costruito siano di sua provenienza o provengano dalla comunione legale, non potendosi in alcun modo presumere tale provenienza.

In assenza di prova, il coniuge non potrà vantare alcun diritto di credito, come accaduto nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione, la quale ha rilevato che la ricorrente non avesse né dedotto né fornito alcun elemento di prova idoneo a ritenere che le spese per la costruzione fossero state sostenute con denaro della comunione o suo personale.


Matrimonio Giurisprudenza Legislazione

Pubblicato lunedì 25 maggio 2020
da Studio Legale Piantanida
Studio Legale Piantanida - Piazza Grandi, 3, 20129, Milano
Tel: +39 02 49680901 - FAX: +39 02 7496775
P.IVA 10060180154