Quali documenti sono necessari per presentare un ricorso per separazione o divorzio?
La documentazione minima necessaria per instaurare un giudizio di separazione o divorzio – sia esso congiunto o contenzioso – è la seguente:
Come si svolgono i procedimenti di separazione e/o divorzio?
Se si tratta di procedimenti congiunti, il procedimento è molto breve: si deposita il ricorso contenente le condizioni concordate - sottoscritto da entrambi i coniugi -, si attende che il Tribunale fissi l’udienza, entrambi i coniugi partecipano all’udienza per confermare il proprio consenso a quanto indicato nel ricorso e il Tribunale provvede in conformità.
Se si tratta di procedimenti contenziosi, l’iter può essere molto lungo benché in ogni momento sia possibile per le parti raggiungere un accordo e definire il giudizio. La scansione “ordinaria” del procedimento contenzioso è la seguente:
Dopo quanto tempo dalla separazione può essere chiesto il divorzio?
Dopo la modifica della l. 898/70, introdotta dalla l. 55/2015, il divorzio si può richiedere:
Se uno dei coniugi è straniero, si può chiedere il divorzio senza doversi prima separare?
Dipende: se i coniugi sono d’accordo ad applicare alla loro controversia la legge del Paese di cui uno dei due è cittadino, oppure del Paese in cui hanno avuto la residenza abituale – se uno di essi vi risiede ancora - e se tale legge non prevede la separazione prima del divorzio, sarà possibile richiedere subito la pronuncia di divorzio.
E’ possibile modificare una sentenza di separazione e/o di divorzio?
Sì, tali modifiche sono permesse rispettivamente dall’art. 710 c.p.c. e dall’art. 9 l. 898/70.
Perché la sentenza di separazione o divorzio sia modificata è necessario tuttavia che siano sopravvenuti fatti nuovi, in grado di modificare l’assetto esistente all’epoca in cui la sentenza è stata pronunciata.
Il procedimento di modifica, che può essere congiunto o contenzioso, si svolge in Camera di Consiglio.
Quali documenti sono necessari per presentare un ricorso per la regolamentazione dell’affidamento, del collocamento e del mantenimento di un figlio nato da genitori non coniugati?
La documentazione minima necessaria per il deposito di un ricorso per la c.d. regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale è la seguente:
Come è stabilito l’assegno di contributo al mantenimento dei figli?
L’art. 337ter c.c. indica i parametri in base ai quali deve essere determinato l’assegno di contributo al mantenimento dei figli. Tali parametri sono:
Sino a che età il figlio ha diritto ad essere mantenuto dal genitore?
Non è sufficiente il raggiungimento della maggiore età per far venire meno il dovere dei genitori di mantenere i figli. Tale dovere cessa soltanto nel momento in cui il figlio diviene economicamente autosufficiente e dunque quando percepisce – o potrebbe percepire – redditi sufficienti a fare fronte alle proprie esigenze.
Cosa si deve fare in caso di sottrazione internazionale di minorenne?
Se il minore è condotto all’estero da un genitore, senza il consenso dell’altro, si deve innanzitutto verificare se tra l’Italia e lo Stato, in cui il minore è stato illecitamente trasferito, si applica la Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980.
Se sì, è necessario attivare immediatamente la procedura per il rimpatrio, attraverso l’Autorità Centrale italiana, presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero di Giustizia, oppure rivolgendosi direttamente al Tribunale per i Minorenni dello Stato in cui il minore è trattenuto.
Se il minore, residente all’estero, è condotto in Italia da un genitore, senza il consenso dell’altro, si deve, anche in questo caso, verificare se tra lo Stato dal quale il minore è stato trasferito e l’Italia si applica la Convenzione dell’Aja 25 ottobre 1980.
Se sì, i procedimenti sono identici e il Tribunale per i Minorenni italiano competente è quello del distretto in cui si trova il minore.
Se tra l’Italia e lo Stato straniero non si applica la Convenzione dell’Aja del 1980, è necessario ricorrere ad altri strumenti – meno diretti –, quali l’instaurazione di un giudizio di separazione/divorzio o di regolamentazione della responsabilità genitoriale, tenendo conto, qualora applicabile, della Convenzione dell’Aja 19 ottobre 1996.
Nell’ambito di una coppia dello stesso sesso, il “genitore sociale” può adottare il figlio del proprio partner?
Benché la legge 76/2016, all’art. 1 comma XX, escluda esplicitamente l’applicabilità della legge 184/1983, relativa all’adozione di minori di età, alle c.d. parti dell’unione civile, la Giurisprudenza di merito, consolidatasi negli ultimi anni, ha permesso al convivente, dello stesso sesso, di adottare il figlio del proprio partner ai sensi dell’art. 44, lett. d), l. 184/83, attraverso una particolare interpretazione di tale norma.