Tra le statuizioni più frequenti nell’ambito dei procedimenti inerenti la crisi della famiglia vi sono, indubbiamente, quelle relativi all’obbligo, per un genitore o per un coniuge di contribuire al mantenimento, rispettivamente, della prole e dell’altro coniuge (o dell’ex coniuge nel caso di assegno divorzile).
Spesso accade che il coniuge/genitore debitore voglia compensare il debito relativo agli obblighi di cui sopra con crediti dallo stesso vantati, aventi diversa natura. Cosi, a titolo esemplificativo, il coniuge che ha anticipato il pagamento delle rate del mutuo cointestato potrebbe chiedersi se sia possibile compensare tale credito con quello, vantato dall'altro coniuge, all’assegno di mantenimento.
Nulla quaestio in materia di mantenimento della prole: tale credito, avente natura alimentare, non è mai suscettibile di compensazione.
E nel caso di mantenimento del coniuge?
Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione, da ultimo, con sentenza n. 9686/2020, nell’ambito di una vicenda in cui il marito si è opposto all’esecuzione avviata dalla moglie per gli arretrati del proprio assegno di mantenimento, eccependo in compensazione il credito derivante dall’adempimento del mutuo fondiario stipulato da entrambi.
A detta della donna tale compensazione non sarebbe stata possibile attesa la natura alimentare del proprio credito.
La Corte di Cassazione ha, dapprima, evidenziato la ratio della non compensabilità dell’obbligo di mantenimento della prole con crediti aventi natura diversa.
Il mantenimento dei figli presuppone, infatti, uno stato di bisogno strutturale in quanto riferito a soggetti carenti di autonomia economica e, come tali, titolari di un diritto di sostentamento (di cui all’art.147 c.c.). Il che rende la predetta ragione creditoria “indisponibile e impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e, di conseguenza, non compensabile”.
Ciò premesso, il Supremo Collegio ha chiarito che diverso è il caso di mantenimento del coniuge: tale credito, infatti, trova la propria fonte legale nel diritto all’assistenza materiale scaturente dal vincolo coniugale e non nell’incapacità della persona che, versando in stato di bisogno, non è in grado di provvedere a sé.
Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha escluso che “al credito per mantenimento del coniuge azionato esecutivamente non possa in alcun caso opporsi in compensazione […] un controcredito certo e illiquido ma di pronta liquidazione”.
La risposta al quesito iniziale è, dunque, positiva: i crediti derivanti dall’assegno di mantenimento del coniuge possono essere compensati con crediti di natura diversa.
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Pubblicato mercoledì 17 giugno 2020
da Studio Legale Piantanida