ITA / ENG
Studio Legale Piantanida

Gli effetti del Covid-19 sul contributo al mantenimento dei figli

I provvedimenti relativi all’affidamento, al collocamento e al mantenimento dei figli sono sempre modificabili, se intervengono fatti nuovi.

La richiesta di modifica può assumere forme diverse in base al titolo in cui sono contenuti i provvedimenti: ricorso ex art. 710 c.p.c. o ex art. 9 l. div., ricorso ex artt. 316 e 337ter ss, istanza di modifica dell’ordinanza presidenziale ecc.

La possibilità di modificare in ogni tempo i provvedimenti relativi ai figli deriva dalla necessità di rendere i provvedimenti giudiziali il più possibile aderenti alle diverse realtà familiari, in continuo divenire.

E così, a fare tempo dal mese di marzo 2020 – parallelamente alla diffusione del Coronavirus e alle conseguenze economiche del lockdown – molti genitori hanno chiesto ai Tribunali competenti la riduzione del proprio contributo al mantenimento dei figli.

Inizialmente i Tribunali hanno respinto tali richieste ritenendo che la diminuzione o anche la sospensione dello stipendio per qualche mese non fosse fatto idoneo a ridurre il contributo al mantenimento dei figli, essendo una situazione del tutto eccezionale e comunque certamente temporanea.

Purtroppo, tuttavia, le conseguenze economiche della pandemia non sono cessate tanto in fretta quanto si auspicava, dando luogo a situazioni certamente idonee a ridurre gli oneri economici in capo ad alcuni genitori.

Sul punto, recentemente si è pronunciato il Tribunale di Terni, con ordinanza presidenziale resa in data 16 luglio 2020: nell’ambito di un giudizio di divorzio, i coniugi hanno chiesto – entrambi – la modifica del contributo paterno al mantenimento dei figli minori (di 8 e 14 anni) stabilito in separazione.

Più precisamente, la moglie ha chiesto un aumento del contributo mensile, da € 350,00 per ciascun figlio ad  € 400,00 per ciascun figlio; per contro il marito ne ha chiesto la riduzione, da € 350,00 ad € 150,00 per ciascun figlio.

La madre ha fondato la propria domanda sulla necessità di essere coadiuvata nell’accompagnamento a scuola dei minori, attesa la mancata collaborazione del marito; il padre ha invece dedotto tre circostanze nuove: la sopravvenuta spesa a titolo di canone di locazione, un problema di salute con conseguente necessità di sospendere per un breve periodo la propria attività libero professionale, la “notevole contrazione dei redditi (non precisamente quantificata) anche in considerazione della tipologia dei clienti (piccole imprese) che hanno contratto o interrotto l’attività anche dopo la ripresa seguita al lockdown”.

Provati documentalmente i primi due presupposti, con riferimento al terzo, il Giudice ha ritenuto che “deve presumersi la contrazione dei redditi del resistente libero professionista a causa della pandemia, che ha comportato l’interruzione dell’attività libero professionale per circa due mesi (pari al tempo di interruzione dell’attività economica per disposizioni governative), oltre ad essere presumibile la riduzione dell’attività lavorativa a causa dei riflessi della pandemia sulle attività libero professionali, non avendo la ricorrente contestato che il (…) svolge tale attività fornendo consulenza a piccole imprese, quelle che risultano notoriamente maggiormente colpite dalla crisi economica in atto”.

Alla luce di tali considerazioni e ritenendo che la madre dei minori – dipendente pubblico – non ha subito né subirà riduzioni reddituali, il Giudice ha ridotto il contributo paterno al mantenimento dei figli ad € 200,00 mensili ciascuno, “salva eventuale rideterminazione dell’assegno, anche con effetto retroattivo, nel corso del giudizio, qualora all’esito del deposito di documentazione reddituale venga evidenziata l’invarianza dei redditi percepiti dal (…), ovvero venga accertata la ripresa dei pregressi livelli reddituali”.

Riduzione sì dunque, ma “con riserva”, così che eventuali strumentalizzazioni della situazione non pregiudichino gli interessi dei figli.

 

 


Separazione Divorzio Figli Mantenimento Giurisprudenza Coronavirus Covid19 Covid

Pubblicato martedì 01 settembre 2020
da Studio Legale Piantanida
Studio Legale Piantanida - Piazza Grandi, 3, 20129, Milano
Tel: +39 02 49680901 - FAX: +39 02 7496775
P.IVA 10060180154