Alla luce delle più recenti decisioni della Giurisprudenza in materia, l’assegno di divorzio assume una duplice e parificata funzione.
Da un lato l’assegno di divorzio è finalizzato a colmare il dislivello economico eventualmente esistente tra le parti (funzione perequativa/compensativa) e, dall’altro, a garantire che il coniuge economicamente più debole possa vivere una vita dignitosa (funzione assistenziale).
La prima funzione non può essere tuttavia considerata un dato asettico: dalla mera differenza di ricchezza tra i coniugi non deriva per forza il diritto di quello meno abbiente a ricevere l’assegno divorzile.
Lo scopo della suddetta funzione compensativa è quello di riconoscere e valorizzare il ruolo assunto dal coniuge durante la vita matrimoniale e l’eventuale apporto fornito dal medesimo alla conduzione del progetto di vita comune e alla formazione della ricchezza familiare.
Sul punto, il Tribunale di Torino, con sentenza resa in data 9 novembre 2018, ha ritenuto che la moglie avesse fornito un contributo solo residuale alla formazione della ricchezza familiare, posto che l’elevato tenore di vita goduto dalla famiglia era stato garantito unicamente dal patrimonio del marito e della famiglia di origine di quest’ultimo.
Non solo, secondo il Tribunale, la moglie avrebbe tratto vantaggi economici dal matrimonio, alla luce delle intestazioni di immobili effettuate a suo favore dal marito. Intestazioni che le hanno permesso di godere, al momento della separazione, di un patrimonio pari a 1 milione di euro.
Alla luce di tali circostanze, il Tribunale di Torino ha ritenuto che, sotto il profilo compensativo, la moglie non avesse diritto a percepire alcuna somma a titolo di assegno divorzile.
Tuttavia, il venir meno della funzione compensativa, non esclude il valore assistenziale dell’assegno.
Il Tribunale di Torino, considerando che – al di là del patrimonio ad ella facente capo – la moglie non godeva di redditi propri diversi da quelli corrispostile dal marito a titolo di assegno di mantenimento, ha riconosciuto a suo favore un assegno divorzile pari ad € 1.200,00 mensili.
Tale importo è stato quantificato alla luce dell’età raggiunta dalla moglie, dalle scarse possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro e delle spese mensili a suo carico.
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Pubblicato martedì 09 aprile 2019
da Studio Legale Piantanida